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L'Assegno unico e universale è un beneficio economico per tutte le famiglie che abbiano figli a carico.
A partire da marzo 2023, chi già beneficia dell'assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda. L'Inps corrisponde d'ufficio l’assegno. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo.
L’assegno unico e universale, difatti, viene erogato dall'Inps sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza. In assenza di ISEE, l’Inps eroga solo l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
L’importo va da un minimo di € 54, 05 ad un massimo di € 189,20 al mese, per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 21 anni gli importi variano da un minimo di € 27 ad un massimo di € 91,90 al mese.
Sono tuttavia previste numerose maggiorazioni perequative; ad esempio, in presenza di famiglie numerose, del figlio nel suo primo anno di vita, di figli con disabilità, all’età della madre se inferiore ai ventuno anni o di altri fattori legati alla situazione reddituale di genitori entrambi lavoratori.
La circolare Inps n. 41 del 7 aprile 2023 dettaglia la rivalutazione degli importi, delle soglie Isee, di tutte la maggiorazioni, nonché i requisiti, le modalità e i termini della presentazione dell’ISEE.
Il messaggio 1° agosto 2023, n. 2856, con le rettifiche del messaggio 8 agosto 2023, n. 2913, ha indicato poi le modalità con cui gli utenti che richiedono l'assegno possono regolarizzare la situazione in caso di attestazione ISEE difforme.
Come ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico
Per tutti i nuovi nati e per chi non ha beneficiato dell’assegno nel 2022 la domanda potrà essere presentata sul sito web Inps o tramite gli istituti di patronato.
Richiedi sul sito inps:
A partire da marzo 2023, chi ha già beneficiato dell'assegno non ha bisogno di rinnovare la domanda. L'Inps corrisponde d'ufficio l’assegno.
Per i figli con età superiore a 18 anni e inferiore a 21 anni, per beneficiare dell'assegno è necessario che il figlio a carico soddisfi alcune seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, oppure un corso di laurea; svolga un tirocinio oppure un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale.
Al momento della domanda, è possibile ottenere un assegno proporzionato alla certificazione ISEE presentata. Se viene presentata una domanda senza essere in possesso di una certificazione ISEE, l'Inps erogherà esclusivamente l'importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.
Per l’annualità 2024, ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) correttamente attestata. In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
L'assegno può essere chiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.
La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Su richiesta, l'assegno è riconosciuto in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Anche i figli maggiorenni possono, in sostituzione dei loro genitori, presentare la domanda di assegno, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affido familiare.
L’assegno è riconosciuto entro 60 giorni dalla domanda.
Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le domande presentate dopo il 1° luglio, non si matura il diritto agli arretrati.
Il Bonus asilo nido e per forme di assistenza domiciliare è il contributo economico che lo Stato offre alle famiglie che hanno un figlio, fra gli 0 e i 3 anni, che:
frequenta un asilo nido pubblico o privato;
necessita di assistenza domiciliare perché affetto da gravi patologie croniche.
Il contributo, in forma di rimborso per il pagamento delle rette, può essere richiesto all'Inps, che lo versa secondo tre fasce Isee:
massimo € 3.000/anno per le famiglie con Isee inferiore a € 25.000;
massimo € 2.500/anno per le famiglie con Isee fra € 25.001 e € 40.000;
massimo € 1.500/anno per le famiglie con Isee superiore a € 40.000.
Richiedi sul sito inps:
Si comunica che a partire dal 12 febbraio 2024 è possibile presentare la domanda per l’erogazione di un contributo in favore del genitore separato o divorziato o non convivente.
Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana 23 agosto 2022, avvia la procedura per l’erogazione di un contributo al genitore separato o divorziato o non convivente, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica di COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa nel periodo 8 marzo 2020-31 marzo 2022.
Destinatari
Il contributo è erogato esclusivamente al genitore separato, divorziato o non convivente, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per sé e per i figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave, o lo abbia ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
Requisiti per accedere al contributo
Per accedere al contributo, il genitore richiedente deve dimostrare di essere in stato di bisogno e di essere convivente con figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del genitore richiedente, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.
Come fare per inviare la domanda
La domanda deve essere inviata attraverso la piattaforma telematica presente sul sito dell’Inps www.inps.it, alla voce “punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Richiedi sul sito inps:
https://www.inps.it/it/it/risultati-ricerca.html
Alla piattaforma si può accedere solo tramite SPID, CIE o CNS. La domanda non può essere presentata per il tramite di intermediari di fiducia o CAF.
Fonte normativa del contributo
Contributo a valere sulle risorse del “Fondo per la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati”, ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall’articolo 9 -bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Termine per la presentazione della domanda
Le domande di richiesta del contributo devono pervenire entro il 31 marzo 2024.
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